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Agevolazioni fiscali dopo la vendita dell’immobile: a chi spettano?

Last Updated on Giugno 11, 2024

Agevolazioni fiscali dopo la vendita dell’immobile: a chi spettano? Quando si pensa di mettere in vendita una casa, sono tante le domande che ci si pongono. L’interrogativo appena riportato è uno dei principali. Nelle prossime righe, scopriremo assieme la risposta.

A chi spettano le detrazioni fiscali in caso di vendita?

Le spese per la ristrutturazione di una casa o per interventi di adeguamento energetico possono, come ben si sa, diventare meno onerose grazie alle numerose agevolazioni istituzionali che consentono di usufruire di detrazioni dal reddito imponibile IRPEF. Le suddette detrazioni hanno una durata pluriennale. Come muoversi nei casi in cui si dovesse decidere di mettere in vendita la casa in un periodo in cui, formalmente, si ha ancora diritto alle agevolazioni fiscali? Queste ultime vengono trasferite al nuovo proprietario dell’immobile o si estinguono?

La prima cosa da dire in merito è che sì, la legge consente di vendere un immobile prima che sia terminato il periodo durante il quale il primo proprietario ha diritto a godere delle detrazioni fiscali per i bonus casa. La normativa vigente stabilisce che, nell’eventualità di una vendita dell’immobile, le quote di detrazione fiscale che non sono state ancora fruite vengano trasferite al nuovo proprietario.

Quando ci si fanno domande sulle agevolazioni fiscali dopo la vendita dell’immobile è importante sottolineare che, nel caso appena menzionato, il nuovo proprietario dell’unità inizia a godere delle detrazioni dal periodo d’imposta successivo. Vuol dire che, fino al 31 dicembre dell’anno in cui è stato venduto l’immobile, l’ex proprietario continua ad avere diritto alle quote di detrazione fiscale.

Quanto dettagliato nelle righe precedenti accade in assenza di diversi accordi tra le parti, che devono essere dettagliatamente specificati nell’atto di compravendita. Le medesime linee guida sono valide in frangenti come la donazione di immobili o nei casi in cui si sceglie di ricorrere alla permuta.

Ciò vuol dire che, quando si parla di detrazioni fiscali e cambio di proprietà, le parti possono accordarsi affinché le agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie o altri interventi rimangano in capo al venditore dell’immobile, che avrà quindi la possibilità di fruire delle quote rimanenti.

Come appena specificato, affinché questa evenienza sia valida è necessario che lo si specifichi chiaramente nell’atto di compravendita. In assenza di riferimenti in merito, l’ex proprietario non potrà fruire delle rimanenti quote di agevolazioni fiscali dopo la vendita dell’immobile.

Trasferimento delle detrazioni fiscali in caso di immobile ereditato

Chiarita la risposta alla domanda “A chi spettano le agevolazioni fiscali dopo la vendita dell’immobile?”, vediamo il caso della morte del proprietario della casa. In questo frangente, le quote di detrazione fiscale non ancora fruite vengono trasferite in automatico agli eredi del de cuius. Essenziale, però, è che questi ultimi risultino detentori materiali e diretti dell’immobile. Il requisito in questione richiede vincoli temporali ben precisi.

Deve, infatti, risultare soddisfatto nel medesimo anno in cui è stata accettata l’eredità del proprietario dell’immobile defunto. Fondamentale è altresì che permanga per tutti gli anni rimanenti fino alla fine del diritto alle detrazioni fiscali.

Ciò implica che, se gli eredi di un defunto che ha lasciato loro un immobile hanno intenzione di mantenere il beneficio fiscale, devono evitare di mettere l’immobile in affitto oppure in comodato d’uso. Così facendo, infatti, l’erede del defunto non ha più la disponibilità dei locali dell’unità immobiliare e, di conseguenza, anche il diritto alle detrazioni.

Attenzione: non stiamo dicendo che sia necessario abitare presso l’immobile per poter godere delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazioni edilizie o adeguamenti energetici. Nei frangenti in cui si eredita un immobile sul quale sono stati effettuati degli interventi per i quali sono stati richiesti bonus con detrazioni, lo si può utilizzare tranquillamente come seconda casa per le vacanze, evenienza frequente, e continuare ad avere diritto, fino a quando durano, alle agevolazioni fiscali.

Mantenere le detrazioni fiscali dopo la vendita dell’immobile: il caso dei lavori in condominio

Apriamo ora una parentesi di indubbia importanza quando si parla di agevolazioni fiscali dopo la vendita dell’immobile. Si tratta del focus sui lavori in condominio. Affinché ciascun condomino possa usufruire delle agevolazioni che gli spettano per legge, l’amministratore deve comunicare tempestivamente all’Agenzia delle Entrate i dettagli dei lavori, con specifiche sulle spese sostenute e su come sono ripartite tra i vari beneficiari.

Compito dell’amministratore è fornire ai proprietari le distinte dei pagamenti eseguiti, che devono essere effettuati con il metodo tracciabile del bonifico parlante.

Nei casi in cui si ha a che fare con la vendita di un immobile sito in un condominio e con il relativo passaggio di proprietà, è necessario che l’amministratore di condominio comunichi all’Agenzia delle Entrate i dati del nuovo proprietario della casa. Quest’ultimo, fatte salve eccezioni in cui le parti, come ricordato nelle righe precedenti, si sono accordate in maniera diversa prima della redazione dell’atto di compravendita, diventa il beneficiario delle agevolazioni fiscali.

Prima ancora, però, è fondamentale che l’acquirente dell’immobile renda edotto l’amministratore in merito all’avvenuto passaggio di proprietà. Si tratta di un passaggio utile anche ai fini della limitazione di responsabilità relativa a eventuali spese condominiali insolute.

Cosa succede, invece, nei frangenti in cui ci si accorda affinché le agevolazioni fiscali dopo la vendita dell’immobile restino all’ex proprietario? In caso di immobile situato in un condominio e di lavori riguardanti lo stabile che permettono di accedere a detrazioni fiscali, spetta all’ex proprietario dell’unità comunicare con l’amministratore e inviare copia del rogito con la clausola in cui si specifica la decisione di non trasferire le agevolazioni fiscali all’acquirente dell’immobile.

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