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Affittuario che non paga le spese di condominio: cosa fare?

Last Updated on Ottobre 3, 2022

Quando si decide di locare un immobile di cui si è proprietari, possono insorgere diverse problematiche. Tra queste, è possibile citare l’eventualità dell’affittuario che non paga le spese di condominio. Cosa fare in questi casi? Se stai leggendo queste righe, significa che vuoi sapere qualcosa di più in merito e che ti trovi ad affrontare una situazione poco gradevole. Per aiutarti a capire come muoverti, abbiamo preparato il contenuto che puoi leggere nelle prossime righe.

Cosa fare quando l’affittuario non paga le spese condominiali?

La legge prevede che, in caso di affitto di un immobile collocato in un edificio condominiale, le spese ordinarie spettano all’affittuario (i riferimenti normativi in merito sono contenuti negli articoli 1123 e seguenti del Codice Civile).

Nei casi in cui l’eventualità a cui è dedicato questo articolo si concretizza, la normativa vigente consente all’amministratore di condominio di rivalersi sul proprietario dell’immobile. Il motivo è legato al fatto che, qualsiasi proprietario di un’unità immobiliare all’interno di un condominio, è per legge comproprietario anche delle parti comuni e, di riflesso, tenuto a pagare le spese per la loro manutenzione. I tempi di riscossione da parte dell’amministrazione condominiale sono di 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio gestionale nel quale è compresa la cifra non pagata.

Una volta che il proprietario il cui affittuario non paga le spese condominiali ha saldato il debito con l’amministrazione, ha la possibilità di rivalersi a sua volta sul locatario. Quali sono i tempi di pagamento che il locatario deve rispettare? Scopriamolo nel prossimo paragrafo.

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Inquilino moroso che non versa le spese condominiali: cosa sapere sui tempi di pagamento

Nel momento in cui, in veste di proprietari immobiliari, si dovesse ricevere un’ingiunzione di pagamento dall’amministrazione di condominio per via dell’affittuario che non paga le spese di condominio, è come già detto possibile rivalersi sul locatario dopo aver onorato la propria posizione economica con il condominio.

L’affittuario, una volta ricevuta dal proprietario dell’immobile la richiesta di pagamento delle spese di condominio, ha 60 giorni di tempo per procedere al pagamento. La legge prevede, per il proprietario, la possibilità di chiedere lo sfratto dell’inquilino? Continua a leggere per scoprirlo!

Sfratto per morosità delle spese condominiali: è possibile?

Quando si pensa allo sfratto in caso di affitto, la prima immagine che viene in mente è quella legata all’eventualità del mancato pagamento dei canoni di locazione. Attenzione: la legge prevede la possibilità, per chi è proprietario di un immobile locato, di notificare lo sfratto anche all’affittuario che non paga le spese di condominio.

Dopo quanto tempo il proprietario di un immobile con un affittuario che non paga le spese di condominio ha la possibilità di chiedere lo sfratto? Devono verificarsi, nel medesimo tempo, due condizioni. Ecco quali:

  • ritardo nel pagamento delle spese di almeno due mesi;
  • debito accumulato relativo alle spese di condominio superiore ad almeno il doppio del canone mensile di locazione.

Doveroso è sottolineare che, in caso di sfratto per morosità relativo ai canoni di affitto, è possibile intervenire già dopo il mancato di pagamento di un solo canone mensile con un ritardo superiore ai 20 giorni.

Tornando un attimo allo sfratto in caso di morosità delle spese condominiali, è naturale chiedersi chi ha la possibilità di sfrattare l’inquilino moroso. Porsi questo interrogativo ha senso in quanto, come abbiamo avuto modo di ricordare nelle righe precedenti, l’obbligo di pagare le spese di condominio è a carico del proprietario dell’immobile dato in affitto.

Il locatario che risiede regolarmente presso un appartamento collocato in un edificio condominiale, di fatto, si limita a rimborsare le suddette spese al locatore, come previsto dal contratto.

Dal momento che i rapporti di pagamento chiamano in causa solamente il locatore e il locatario, la legge prevede che solo il primo possa sfrattare il secondo in caso di morosità riguardante le spese condominiali.

Che tempi ha il locatore che vuole agire nei confronti dell’inquilino che non ha pagato le spese di condominio? Due anni dal giorno in cui ha proceduto a inviare la richiesta di pagamento. Parliamo quindi di un termine di prescrizione inferiore rispetto a quello che, invece, intercorre tra l’amministrazione di condominio e il singolo condomino (5 anni).

L’inquilino moroso può opporsi alla richiesta di sfratto?

L’affittuario che non paga le spese di condominio e che si vede presentare una richiesta di sfratto per via del verificarsi delle condizioni sopra citate, ha per legge la possibilità di opporsi alla sopra citata notifica di sfratto. Per contestarla, però, deve presentare tutti i documenti attestanti la regolarità dei pagamenti effettuati all’amministrazione.

Dal canto suo, il proprietario, ha l’onere di presentare le prove relative all’effettiva esistenza e debenza dei canoni condominiali. Fondamentale è inoltre dimostrare il suo essere già scaduti.

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L’affittuario può sanare la propria posizione?

Quando si discute dell’eventualità dell’affittuario che non paga le spese di condominio, è naturale chiedersi anche se quest’ultimo ha la possibilità di sanare la propria posizione in sede giudiziale. La risposta è affermativa. Come previsto dall’articolo 55 della Legge 392/1978, il locatario che risulta moroso per quanto riguarda le spese di condominio ha facoltà, in sede di prima udienza processuale, di versare sia l’importo dovuto all’amministrazione, sia gli oneri accessori maturati durante il periodo di morosità. A queste somme bisogna aggiungere gli interessi legali e le spese processuali.

Essenziale è sottolineare che l’appena descritta facoltà può essere esercitata per non più di tre volte nell’arco di un singolo quadriennio. Concludiamo rammentando che quanto fino ad ora sottolineato vale solo per le locazioni a uso abitativo. Le locazioni a uso commerciale non prevedono l’applicazione degli articoli 5 e 55 della sopra citata legge.