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Differenza tra deducibile e detraibile: tutto quello che devi sapere

Last Updated on Luglio 18, 2024

Quando si è in possesso di una casa – ma anche nelle situazioni in cui, invece, si sostengono le spese di un affitto – è naturale chiedersi, con l’ovvio fine di risparmiare, quale sia la differenza tra deducibile e detraibile dal punto di vista delle uscite (soprattutto in questo periodo di caro vita). Nelle prossime righe di questo articolo, abbiamo riassunto tutto quello che devi sapere su questo importantissimo tema.

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Spese di casa: differenza tra detraibile e deducibile

Entriamo nel vivo della differenza tra oneri detraibili e deducibili. Nel primo caso, si parla di spese per le quali è riconosciuta una detrazione d’imposta, sempre lorda, che viene calcolata sul reddito imponibile.

Nel novero delle spese detraibili per casa – ossia quelle che consentono di diminuire le imposte pagate – troviamo gli interessi passivi del mutuo. Parlare di questo tema vuol dire, per forza di cose, ricordare che la detrazione massima per singolo periodo d’imposta è pari a 760 euro. La percentuale, invece, corrisponde al 19% su una somma non superiore ai 4.000 euro.

A tal proposito, è bene specificare che, nei casi in cui si parla di detraibile e deducibile e ci si concentra sulla prima espressione, vale il principio di cassa. Ciò vuol dire che tutti gli oneri per i quali si richiede la detrazione devono risultare indicati nella dichiarazione corrispondente all’anno in cui sono stati effettivamente sostenuti.

Un altro aspetto fondamentale da sottolineare riguarda il fatto che, in merito a cosa sono gli oneri detraibili e al già citato esempio del mutuo e dei suoi interessi, in caso di contratto di mutuo ipotecario intestato a più persone a ciascuna spetta l’agevolazione in proporzione alla quota.

Qual è il significato di deducibile?

Quando si parla di differenza tra deducibile e detraibile, è necessario soffermarsi anche sul secondo punto. Qual è il significato di deducibile? Nel momento in cui si utilizza questa espressione, si inquadra l’operazione grazie alla quale, sottraendo alcune spese dal reddito imponibile, è possibile ridurre quest’ultimo e, di riflesso, andare a pagare meno tasse.

Discutere di deducibilità vuol dire, per forza di cose, prendere in considerazione che, anche in questo caso il principio di cassa. Inoltre, va rammentato che gli oneri deducibili riguardano, a livello effettivo, solamente il soggetto che ha sostenuto una determinata spesa.

Guardando alla situazione specifica della gestione della casa, quando si parla di esempio di oneri deducibili è il caso di citare i contributi che vengono versati ai collaboratori domestici. Lo stesso vale per gli oneri previdenziali destinati a chi si occupa di assistenza familiare. Per quanto riguarda il loro ammontare massimo, ricordiamo che corrisponde a 1549,37 euro annui.

Un’altra parentesi importante in merito al tema relativo all’esempio di deduzione riguarda le spese per i familiari a carico, per esempio i soggetti non autosufficienti – parenti o coniugi anziani con i quali si convive – per cui si sostengono spese mediche.

Premettendo il fatto che le deduzioni possono essere riconosciute anche per spese sostenute a favore di familiari non fiscalmente a carico, facciamo presente che, nei casi in cui si utilizza l’espressione “fiscalmente a carico”, si inquadra la situazione di chi, nell’anno d’imposta legato a una specifica dichiarazione, ha dichiarato un reddito, al lordo delle spese deducibili, entro i 2841,51 euro annui.

Doveroso è sottolineare che, ai fini delle deduzioni e detrazioni Irpef, possono essere considerati fiscalmente a carico i seguenti soggetti non residente con il contribuente che chiede l’agevolazione o con residenza all’estero:

  • Coniuge non ancora separato effettivamente o legalmente;
  • Figli – sia adottivi, sia affiliati, sia in affido – a prescindere dall’età e a prescindere dal fatto che abbiano completato percorsi di studi o tirocini gratuiti.

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Cosa detrarre dalle tasse?

Entrando ulteriormente nel vivo del tema 730 detrazioni e deduzioni e osservando la situazione specifica della gestione domestica ricordiamo che, quando ci si chiede cosa detrarre dalle tasse, oltre al mutuo è possibile chiamare in causa anche le spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie. I contribuenti che chiedono il suddetto bonus hanno la possibilità di usufruire di una detrazione fino al 50% del reddito IRPEF considerando una spesa massima di 96000 euro. L’agevolazione va divisa in 10 quote annuali di importo uguale.

Quando si parla di detraibilità di spese per la ristrutturazione, è bene sottolineare che l’agevolazione fiscale sopra citata – una delle tante che il legislatore ha predisposto per venire incontro a chi vuole apportare delle migliorie al proprio immobile o adeguarlo agli standard di sostenibilità attualmente in vigore – può essere richiesta per spese sostenute fino alla fine del 2024.

Dopo aver visto che vuol dire detrazione fiscale e dopo aver analizzato l’esempio specifico di uno dei bonus per la casa più richiesti, ricordiamo che la detrazione non spetta solo al proprietario. Possono goderne anche il locatario, il nudo proprietario, il comodatario e i titolari di diritti reali come l’usufrutto.

La casistica prevista dalla legge comprende, tra i tanti esempi, anche il convivente more uxorio non proprietario dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Per amor di precisione, è il caso di rammentare che, se non si opta per la detrazione, ci si può orientare verso lo sconto in fattura o scegliere la cessione del credito.

A questo punto, per concludere questo excursus dedicato alla differenza tra deducibile e detraibile, è naturale chiedersi cosa si debba fare per usufruire della detrazione. I pagamenti dei lavori di ristrutturazione – ricordiamo ancora una volta che il bonus a cui stiamo dedicando queste righe è solo uno dei tanti da considerare quando ci si chiede cosa sono gli oneri detraibili – devono essere effettuati con bonifico parlante. Ciò significa che, nella causale, è necessario inserire la seguente dicitura: “Bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto alla detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Dpr 917 del 1986”.

Non devono mancare anche il codice fiscale del beneficiario delle detrazioni, così come la Partita IVA del professionista o dell’impresa che riceve il pagamento.

 

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