Vincoli donazione immobile: cosa dice la legge
Last Updated on Luglio 16, 2024
In questo articolo, parleremo di un tema molto importante per chi ha investito nel mattone. Quale di preciso? I vincoli donazione immobile. Se vuoi sapere qualcosa di più in merito e scoprire cosa dice la legge, non devi fare che proseguire nella lettura di questo articolo.
Donazione casa: di cosa si tratta di preciso?
Prima di entrare nel vivo dell’elenco dei vincoli donazione immobile, vediamo assieme di cosa si parla quando si chiama in causa la situazione appena ricordata. Dicesi “donazione di un immobile” la circostanza in cui, per puro spirito di liberalità, un soggetto, detto donante, arricchisce un donatario privandosi di parte del suo patrimonio. Per formalizzare l’accordo, è necessaria la redazione di un atto contrattuale.
Sono diversi i beni che possono essere oggetto di donazione, contratto disciplinato dall’articolo 769 del Codice Civile. Nel caso specifico dell’immobile, si ha la possibilità di donare:
- La proprietà;
- L’usufrutto;
- L’uso;
- I diritti di abitazione.
Un altro aspetto importante da sottolineare riguarda l’esistenza di due tipologie di donazione. Ecco quali sono:
- Donazione tipica, ossia quella che segue le linee guida disciplinate dal sopra citato articolo del Codice Civile;
- Donazione indiretta, ossia un negozio che vede le parti coinvolte perseguire, anche se con una modalità diversa, il medesimo obiettivo della donazione tipica. La strada in questione, decisamente più celere e priva di formalismi, viene spesso impiegata nelle donazioni immobiliari familiari.
Dopo questa doverosa premessa, possiamo iniziare a parlare, nei prossimi paragrafi, dei vincoli donazione immobile riguardanti sia il donatario, sia il soggetto donante.
Donazione immobile: i vincoli per il donatario
Quando si parla di vincoli donazione immobile, è il caso di citare alcuni aspetti riguardanti il donatario. Il soggetto in questione è innanzitutto vincolato a prestare al donante, fino a che è in vita, gli alimenti. Cosa significa? Che in caso del sopraggiungere di forti difficoltà economiche per il secondo soggetto – il quale, come accennato all’inizio dell’articolo, con l’atto donazione casa si è di fatto impoverito – il primo ha l’obbligo di aiutarlo economicamente.
Essenziale è sottolineare che non si discute di un sostegno economico paragonabile agli alimenti post divorzio. La cifra da chiamare in causa quando si apre la parentesi dei vincoli donazione immobile è infatti di gran lunga inferiore e parametrata alle capacità economiche del donatario.
Una parentesi rilevante da aprire riguarda le situazioni in cui quest’ultimo decide di usufruire dei vantaggi del bonus prima casa. In tale frangente, devono sussistere le seguenti condizioni (che, di fatto, possono essere annoverate nell’ambito dei vincoli donazione immobile):
- Il donatario non deve risultare titolare di altri immobili – neppure delle loro quote – adibiti ad abitazione civile e situati nel territorio comunale dove è presente la casa oggetto di donazione;
- Il soggetto sopra citato non deve risultare titolare – neppure delle quote – di altri immobili siti sul territorio italiano, ottenuti a seguito di acquisto, eredità o atto di donazione e per i quali gode delle agevolazioni del bonus prima casa;
- Il donatario deve avere la residenza nel Comune ove si trova l’immobile oggetto della donazione.
Ricordiamo altresì che quest’ultimo non deve essere di lusso, ossia non deve fare parte delle categorie catastali A1, A8 e A9.
Proseguendo con l’elenco dei vincoli donazione casa, non si può non prendere in considerazione il punto di vista di chi si chiede se si può o meno procedere alla donazione immobile e successiva vendita. Teoricamente, vendere una casa ricevuta in donazione è legittimo. Ricordiamo infatti che l’immobile appena citato entra dopo l’atto a fare parte del patrimonio del donatario.
La situazione relativa a questi vincoli donazione immobile può andare incontro a complicazioni. Queste ultime possono presentarsi, per esempio, a seguito del decesso del donante. In questi frangenti, l’immobile può infatti finire nelle mani degli eredi ai quali spetta di diritto la quota di legittima.
Alla luce di ciò, può capitare di incontrare forti difficoltà nel farsi concedere un mutuo da una banca. Il rischio che corre l’acquirente è infatti quello di trovarsi, nell’arco dei 10 anni successivi al decesso del donante, a dover restituire l’immobile agli
Donazione di una casa: i vincoli per il soggetto donante
Quando si parla di donazione di immobili, è importante discutere anche dei vincoli che riguardano il donante. Il primo riguarda la forma. Nel momento in cui ci si chiede come donare un immobile, è infatti necessario ricordare che, per questa circostanza, la legge prevede il ricorso al rogito, che deve essere chiamato in causa a prescindere dal valore del bene stesso. In poche parole, l’intervento del notaio è obbligatorio sia se si decide di donare una villa, sia se l’oggetto della donazione è un monolocale.
Qualora l’atto sopra citato non dovesse avere la forma prevista dalla legge, la donazione si può considerare nulla (nullità che sussiste senza limiti di tempo).
Come precedentemente accennato, la donazione di beni immobili può essere annoverata tra gli atti aggredibili dagli eredi del donante. Ovviamente perché si verifichi quanto appena specificato è necessario che lo stesso abbia leso le quote di legittima, ossia quelle spettanti al coniuge e ai figli, in assenza dei quali si considerano i genitori.
In caso di violazione delle quote minime spettanti ai soggetti appena ricordati da parte del defunto, è facoltà degli eredi che si trovano in posizione di svantaggio l’aggressione dei beni donati dal suddetto nel corso della sua esistenza in vita. In questa casistica rientrano di riflesso anche gli eventuali beni immobili. Come specificato nelle righe precedenti, la cosiddetta azione recuperatoria in caso di lesione delle quote di legittima si può esercitare fino ai 10 anni dal decesso del donante.
Il quadro relativo ai vincoli donazione immobile si fa ancora più rischioso per l’acquirente dell’immobile donato se si considera che, per la legge, l’azione di restituzione che è stata proposta dagli eredi legittimari del donante può considerarsi prescritta trascorsi 20 anni dalla donazione.