sfrattare un inquilino agli arresti domiciliari
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Si può sfrattare un inquilino agli arresti domiciliari?

Last Updated on Gennaio 13, 2023

Chi decide di mettere in affitto la propria casa, prima di proporla sul mercato si pone diversi interrogativi relativi ad aspetti tecnici e burocratici. Tra questi, rientrano le domande relative alla possibilità o meno di sfrattare un inquilino agli arresti domiciliari. Si tratta di una situazione indubbiamente complessa ma, purtroppo, non certo infrequente. Se vuoi sapere qualcosa di più in merito e chiarirti le idee su quello che prevede la legge in questi frangenti, non devi fare altro che proseguire nella lettura di questo articolo.

Sfratto agli arresti domiciliari: è possibile?

Nelle situazioni in cui un inquilino che ha un contratto d’affitto smette di pagare e, nel contempo, viene sottoposto a una misura di detenzione come gli arresti domiciliari, è possibile, per il locatore, notificargli lo sfratto? La circostanza in questione vede due posizioni in gioco. Da un lato c’è il diritto del proprietario di veder liberato l’immobile per il quale il locatario non sta pagando regolarmente il canone. Dall’altro, invece, c’è la legge e il fatto che, come già accennato, l’affittuario è soggetto a una misura alternativa alla detenzione.

Cosa dice la giurisprudenza a tal proposito? Rispondere a questa domanda vuol dire chiamare in causa una sentenza del Tribunale di Napoli risalente al 30 marzo 2018. Da parte del giudice di esecuzione, è stato posto l’accento sul fatto che, in caso di arresti domiciliari, è necessario che il condannato – o un suo familiare – dispongano di un immobile dove la persona soggetta alla misura detentiva possa alloggiare legittimamente.

In caso di mancata disponibilità di un immobile idoneo e dove il detenuto possa soggiornare in una situazione di totale rispetto delle normative vigenti, la misura degli arresti domiciliari non è eseguibile e, se le circostanze sono idonee, si può procedere con l’applicazione della custodia cautelare in carcere.

Ciò vuol dire che, per la legge, la detenzione domiciliare non viene considerata un fattore ostativo alla liberazione di un immobile per il quale l’affittuario non sta pagando regolarmente i canoni di affitto.

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Esecuzione dell’ordinanza di sfratto con affittuario agli arresti domiciliari: come si procede

Chiarita la possibilità di sfrattare un inquilino agli arresti domiciliari nel caso in cui quest’ultimo dovesse venire meno ad obblighi come il pagamento dei canoni mensili, è il caso di soffermarsi su un altro aspetto tecnico di grande importanza. Quale di preciso? L’esecuzione dell’ordinanza di sfratto. Non si tratta di un dettaglio da poco in quanto, nel caso in cui il locatario dovesse abbandonare l’abitazione presso la quale sta scontando la sua pena, si macchierebbe di reato di evasione.

Quando si parla della dottrina giuridica relativamente a questo tema, è importante sottolineare che, nel corso degli anni, la giurisprudenza ha escluso la possibilità di una comunicazione da parte del detenuto alle autorità competenti relativa relativamente alla notifica e all’esecuzione dello sfratto.

Nel caso della sentenza di Napoli, è stato trovata una conciliazione perfetta tra quanto esposto e il diritto del proprietario di veder liberato l’immobile. Nello specifico, in una situazione in cui l’inquilino a cui è stato notificato manifesta opposizione al rilascio dell’immobile, spetta all’ufficiale giudiziario riferire al pubblico ministero la sopravvenuta indisponibilità di un alloggio idoneo alla misura degli arresti domiciliari per un determinato detenuto.

A questo punto, spetta al sopra citato organo procedere alla proposta di revoca della misura di detenzione domiciliare vista l’indisponibilità di un immobile idoneo a ospitare il condannato.

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Cosa può fare il proprietario dell’immobile?

Quando si chiamano in causa le situazioni in cui ci sono le condizioni per sfrattare un inquilino agli arresti domiciliari, la legge prevede che il proprietario dell’immobile, una volta venuto a conoscenza delle condizioni di detenzione del locatario insolvente che risiede presso la casa di sua proprietà, possa, attraverso il proprio avvocato, presentare istanza al giudice che ha disposto gli arresti domiciliari affinché proceda alla modifica della suddetta misura.

Questo vuol dire, di fatto, trasferire la persona presso un altro luogo idoneo alla detenzione. Come accennato nelle righe precedenti, nel caso in cui non dovesse esserci disponibilità di un altro immobile dove il detenuto possa risiedere nel rispetto delle normative, si procederebbe alla custodia cautelare in carcere.

Come deve comportarsi l’ufficiale giudiziario?

Le circostanze in cui sussistono i presupposti per sfrattare un inquilino agli arresti domiciliari comportano, come abbiamo appena visto, l’attenzione a diversi aspetti tecnici. Tra questi, rientra anche il modo in cui deve muoversi l’ufficiale giudiziario.

Immaginando il caso di un inquilino insolvente a cui è stato notificato lo sfratto e che si rifiuta di lasciare l’immobile, nell’eventualità in cui, in sede di esecuzione della misura, l’ufficiale giudiziario dovesse venire a sapere sul momento che l’ex locatario è agli arresti domiciliari, non avrebbe la possibilità di procedere.

In questi frangenti, è necessario rivolgersi al giudice che ha disposto la misura di detenzione presso l’immobile sopra menzionato.

Fondamentale è sottolineare che, nelle situazioni in cui l’ufficiale giudiziario che deve sfrattare un inquilino agli arresti domiciliari viene preventivamente informato del provvedimento di custodia cautelare a cui il sopra citato soggetto è sottoposto, ha la possibilità di richiedere preventivamente l’assistenza della forza pubblica.

Ha altresì modo di richiedere sia ai carabinieri, sia al comando di polizia competente per la zona in cui si trova l’immobile da liberare, l’intervento presso il giudice che ha disposto la misura di detenzione in modo che quest’ultimo proceda all’autorizzazione al trasferimento presso un altro immobile idoneo o, in mancanza di esso, presso una struttura carceraria.

La comunicazione in merito alla possibilità di scontare la pena presso un altro immobile idoneo è compito del detenuto.