Riduzione del canone di affitto: è obbligatorio registrarla all’Agenzia delle Entrate?
Last Updated on Luglio 18, 2024
Chi ha un immobile di proprietà e l’intenzione di metterlo in affitto, si pone diverse domande legate a questioni tecniche. In questi frangenti, è normale chiedersi se, a fronte della riduzione del canone di affitto, tematica della quale abbiamo già parlato in passato, sia necessario procedere alla registrazione del suddetto cambiamento all’Agenzia delle Entrate, seguendo il medesimo iter relativo al contratto.
Se ti interessa sapere qualcosa di più in merito, non devi fare altro che seguirci nei prossimi paragrafi di questo articolo.
Quando si può ridurre il canone di locazione?
Prima di entrare nel vivo della questione della registrazione all’Agenzia delle Entrate della riduzione del canone di affitto, vediamo rapidamente in quali casi si può fare tale scelta. L’istanza di riduzione dell’entità economica del canone può arrivare dall’inquilino ed essere legata, per esempio, a un suo momento di difficoltà economica (perdita del lavoro). Davanti a questa richiesta, il locatore può scegliere di accoglierla o discutere assieme al locatario in merito alla possibilità, per quest’ultimo soggetto, di trovare un’altra situazione abitativa in linea con le sue possibilità economiche.
La riduzione del canone di affitto può essere concretizzata anche nel caso in cui, avvenuta la firma del contratto, il proprietario dovesse ravvisare problematiche tecniche o funzionali non gravi relative all’immobile, per esempio il condizionatore che non funziona alla perfezione, delle macchie di muffa in una stanza, una finestra che si chiude male.
Doveroso è altresì citare l’eventualità chiamata in causa all’inizio dell’articolo 1584 del Codice Civile, dedicato ai diritti del conduttore in caso di riparazioni. All’inizio del suddetto articolo si specifica che, qualora i lavori, urgenti e improrogabili, dovessero protrarsi per oltre un sesto della durata del contratto di locazione o per oltre 20 giorni, il locatario ha diritto a una riduzione del canone di locazione versato mensilmente. Quest’ultima deve essere proporzionata alla durata dei lavori e all’entità del mancato godimento dell’unità immobiliare.
Chiarita questa doverosa premessa, possiamo entrare nel vivo della questione della registrazione all’Agenzia delle Entrate della riduzione del canone di affitto.
La registrazione della riduzione del canone di locazione è un passaggio obbligatorio?
La registrazione della riduzione del canone di affitto all’Agenzia delle Entrate è un passaggio obbligatorio per un proprietario che ha deciso di locare la propria casa? Per rispondere alla domanda, bisogna entrare nel vivo delle funzioni che, secondo la giurisprudenza italiana, ha la registrazione di un atto (qualsiasi esso sia):
- attestazione ufficiale della sua esistenza;
- attribuzione all’atto stesso di una data certa e incontestabile di fronte a soggetti terzi.
Nel caso dei contratti di locazione caratterizzati da una durata superiore ai 30 giorni, è necessaria la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate entro un mese dalla data di stipula (tutto ciò vale a prescindere dall’ammontare del canone).
Quando si parla dei contratti di affitto immobiliare, è essenziale specificare che, da parte dell’Agenzia delle Entrate, è arrivato da tempo un chiarimento dedicato agli “eventi successivi alla conclusione del contratto di locazione” che necessitano, qualunque sia stata la modalità di stipula, di essere registrati.
In questo elenco, non viene menzionata la riduzione del canone di affitto. Si possono invece trovare riferimenti relativi alla cessione del contratto, alla sua risoluzione e alle eventuali proroghe (anche tacite).
Da ciò si evince che, per la legge italiana, non vige alcun obbligo relativo alla registrazione presso l’Agenzia delle Entrate della riduzione del canone di affitto. Attenzione: questo non impedisce alle due parti che intervengono nel contratto di locazione di optare per la registrazione, così da attribuire all’atto una data certa e incontrovertibile.
Vediamo, nel prossimo paragrafo, qualche dettaglio tecnico in più relativo a questa registrazione facoltativa della riduzione del canone mensile di locazione.
Cosa sapere sulla registrazione facoltativa della riduzione del canone di affitto
Come appena specificato, anche se la legge non obbliga il proprietario che opta per la riduzione del canone di affitto al suo inquilino a registrare la cosa presso l’Agenzia delle Entrate, volendo può farlo comunque e procedere a quella che, tecnicamente, è detta registrazione facoltativa.
Ai sensi dell’articolo 8 del Testo Unico delle Disposizioni Concernenti l’Imposta di Registro, la sopra menzionata registrazione è sempre possibile. L’articolo in questione precisa che, anche in assenza di obbligo di legge, chiunque può richiedere per proprio interesse e in qualsiasi momento la registrazione di un atto.
Nel caso dell‘atto che certifica la riduzione del canone di affitto di un immobile, non sono richieste né l’imposta di registro, né quella di bollo. La registrazione facoltativa può essere formalizzata, per esempio, recandosi presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate presenti sul territorio nazionale.
Si può ovviamente ricorrere anche alla procedura via web tramite il sito dell’Agenzia, accendendo tramite SPID o pin identificativo alla propria area riservata.
Cosa succede nei casi in cui la riduzione del canone di affitto viene disposta solo per un determinato periodo di tempo (p.e. un semestre)? Nulla di diverso rispetto a quanto esplicitato nelle righe precedenti. La registrazione presso l’Agenzia delle Entrate non è obbligatoria e, nel caso in cui si dovesse decidere di procedere con quella facoltativa, non si andrebbe incontro alla necessità di pagare l’imposta di bollo e di registro.
Concludiamo facendo presente che, nei frangenti in cui, a seguito della riduzione, il canone viene riportato alla cifra inizialmente pattuita in sede di stipula del contratto di locazione, si ha a che fare con un atto per il quale è obbligatorio il pagamento dell’imposta di registro, nonché la comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla firma dello stesso.