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IMU: come cambia con la Legge di Bilancio 2023

Last Updated on Febbraio 16, 2023

In questi giorni, si sta parlando tanto di IMU in quanto, con la Legge di Bilancio 2023, sono stati introdotti dei cambiamenti relativi all’imposta municipale propria. Se sei proprietario di un immobile, nelle prossime righe di questo articolo puoi trovare diverse informazioni per te molto utili.

Aliquote dell’IMU: le principali novità

Il primo cambiamento da citare quando si parla delle novità relative all’IMU introdotte con l’attuale Manovra riguarda la definizione delle aliquote. Il quadro vigente fino ad ora prevedeva la loro definizione di anno in anno. L’attuale Legge di Bilancio ha messo in primo piano un cambiamento rilevante. Con il nuovo assetto, infatti, i Comuni intenzionati a diversificarle devono basarsi su prospetti specifici, a loro volta approvati a seguito di decreto ministeriale.

Nell’eventualità in cui le singole amministrazione non dovessero seguire i suddetti prospetti, verrebbero applicate le aliquote base. Questa strada, però, comporterebbe degli effetti negativi non indifferenti sui bilanci.

Fondamentale è altresì specificare che la delibera relativa alle aliquote IMU comunali potrà avvenire solamente dopo l’approvazione ministeriale. Essenziale è ovviamente fare riferimento alle aliquote del 2022.

Il calcolo dell’acconto

Quando si parla delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 relativamente all’IMU, un doveroso cenno va dedicato al calcolo dell’acconto dell’imposta municipale propria. Nei frangenti in cui non dovesse esserci una delibera approvata in tempo utile, non si avrà a che fare con un importo affine a quello dell’anno precedente. Il riferimento, infatti, dovrà essere fatto tenendo conto di un’aliquota minima a livello nazionale.

Per quel che concerne il pagamento della somma completa con l’aliquota definita dal singolo Comune, viene rimandato tutto a conguaglio con scadenza a ottobre 2023.

Mentre stiamo scrivendo questo articolo, non è ancora arrivata alcuna approvazione da parte del Ministero. Si attende quindi una delibera ad hoc. La deadline è il 28 ottobre per la sua pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Finanze. Due settimane prima, per la precisione entro il 14 ottobre, dovrà invece avvenire la pubblicazione su quello del Federalismo Fiscale.

IMU: gli immobili esonerati

Un’altra grande novità introdotta con la Legge di Bilancio 2023 relativamente all‘IMU riguarda l’esonero dal pagamento per gli immobili occupati abusivamente. Nello specifico, si parla di quelle unità immobiliari il cui proprietario ha presentato una formale denuncia per reato di violazione di domicilio o per occupazione di edifici (o terreni).

Il proprietario interessato è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune il fatto di aver diritto all’esenzione dal versamento dell’imposta. L’appena menzionata comunicazione deve essere inviata entro 60 giorni dal 1° gennaio 2023. Nel caso in cui dovesse venir meno il diritto all’esenzione, il cittadino è tenuto chiaramente a inviare una comunicazione analoga.

Per amor di precisione, ricordiamo che la Manovra 2023 prevede, per quel che concerne il pagamento dell’IMU, anche altre esenzioni. Ecco quali:

  • Immobili di proprietà dell’Accademia dei Lincei (in questo caso, i riferimenti normativi corrispondono ai commi dal 639 al 641 dell’articolo 1);
  • immobili situati in territori del Paese colpiti da eventi di natura sismica, dal terremoto in Emilia Romagna, Veneto e Lombardia del 2012 fino a quello in Lazio nell’agosto 2016).

Il versamento dell’imposta municipale propria è prorogato fino a quando i fabbricati danneggiati dai sopra menzionati eventi naturali non risulteranno ricostruiti e normalmente agibili.

Entrando nel dettaglio delle situazioni appena citate, è essenziale specificare che la proroga vale fino al 31 dicembre 2023. Per quanto riguarda gli immobili situati nei territori colpiti dal sisma in Italia centrale dell’estate 2016, gli allegati 1, 2 e 2 bis contengono tutte le specifiche relative ai Comuni esenti dal pagamento dell’IMU e della TASI a partire dalla rata avente scadenza il 16 dicembre dell’anno sopra riportato.

Per quel che concerne, invece, l’esenzione dall’IMU per gli immobili appartenenti all’Accademia dei Lincei, va sottolineato che, a partire dal 1° gennaio dell’anno in corso, è prevista l’esenzione dal pagamento dell’IMU per gli immobili degli enti non commerciali presso i quali si svolgono, senza alcuna finalità di natura commerciale, attività di natura assistenziale, sanitaria, previdenziale, didattica, di ricerca scientifica.

Lo stesso vale per gli immobili con le caratteristiche sopra descritte e destinati allo svolgimento di attività sportive, ricreative e culturali. Per ristorare i Comuni interessati da minori entrate economiche, è stato altresì istituto un fondo ad hoc pari a 2,1 milioni di euro per l’anno in corso.

Dichiarazione IMU: entro quando va presentata?

Il quadro normativo attualmente vigente prevede che i soggetti passivi presentino, anche tramite via telematica, la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono entrati ufficialmente in possesso dell’unità immobiliare.

Il Decreto Milleproroghe, andando di fatto a modificare l’articolo 35 comma 4 del Decreto Semplificazioni, ha stabilito la proroga al 30 giugno 2023 per quel che concerne la dichiarazione IMU (attenzione, però: si parla di quella relativa all’anno di imposta 2021). La data appena riportata vale anche per quanto riguarda la dichiarazione IMU per l’anno di imposta 2022.

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Il caso del Friuli Venezia Giulia

Quando si parla delle novità introdotte riguardo all’IMU con la Legge di Bilancio 2023, è necessario aprire una parentesi dedicata al Friuli Venezia Giulia, Regione a statuto speciale. A seguito dell’entrata in vigore della Legge 17 del 2022, che ha previsto l’istituzione, a livello locale, dell‘ILIA (Imposta Locale Immobiliare Autonoma), viene modificata la normativa relativa all’IMU.

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A decorrere dal 1° gennaio dell’anno in corso, infatti, è prevista, per gli immobili in Friuli Venezia Giulia, l’applicazione dell’ILIA.

L’imposta in questione risulta deducibile dal reddito d’impresa, ma anche da quello derivante dall’esercizio di professioni, arti e mestieri. Non può essere, invece, dedotta ai fini IRAP. Le indicazioni relative alla deducibilità fiscale si applicano a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso il giorno 31 dicembre 2022.