Durata massima del contratto preliminare: a quanto corrisponde?
Last Updated on Luglio 18, 2024
Quando si acquista una casa, sono diversi gli interrogativi a cui fare riferimento. Tra questi, rientrano le domande relative alla durata massima del contratto preliminare. Se vuoi scoprire tutto in merito, non ti resta che proseguire nella lettura di questo articolo.
Scadenza del preliminare di compravendita: ecco cosa sapere
Prima di entrare nel vivo delle informazioni sulla durata del contratto preliminare, vediamo di cosa si parla quando lo si chiama in causa. Il contratto preliminare, regolamentato dall’articolo 1351 del Codice Civile, conosciuto anche come compromesso, è un contratto che obbliga le due parti che lo firmano alla stipula di uno successivo.
In caso di preliminare di compravendita, è necessario che siano presenti le seguenti informazioni:
- Specifiche sull’immobile;
- Prezzo dello stesso;
- Indirizzo;
- Dati catastali aggiornati;
- Data in occasione della quale è prevista la stipula del contratto definitivo per la conclusione della procedura di acquisto della casa.
I dettagli che caratterizzano il contratto preliminare non finiscono certo qui. Da non dimenticare, infatti, è anche il focus sugli obblighi a carico di entrambe le parti coinvolte prima del momento di consegna dell’immobile. Entrando nel vivo delle altre peculiarità del contratto preliminare, ricordiamo che deve essere redatto da un notaio in forma di atto pubblico. Un’altra alternativa possibile da considerare è quella della scrittura privata autenticata.
L’alternativa della registrazione presso i pubblici registri immobiliari è una strada molto vantaggiosa. Come mai? Perché, in questo modo, ci si tutela dall’eventualità che il venditore possa cedere l’immobile al soggetti terzi.
Da non dimenticare è altresì il fatto che, per essere considerato valido dal punto di vista normativo e non risultare nullo, il compromesso di acquisto di un immobile deve essere concretizzato nella medesima forma prevista per il contratto definitivo. Ciò significa che, per forza di cose, il preliminare deve avere forma scritta. Sottolineiamo anche che l’unico caso in cui è obbligatorio stipulare il compromesso dal notaio e registrarlo pubblicamente è quello dell’acquisto di un immobile ancora in costruzione.
Chiarita questa doverosa premessa, vediamo assieme le prime informazioni relative alla scadenza del preliminare di vendita. La prima cosa da dire in merito è che le parti coinvolte hanno la possibilità, come accennato nell’elenco puntato presentato nelle righe precedenti, di scegliere un giorno durante il quale è prevista la stipula del contratto definitivo.
Essenziale è ricordare che, ai fini della validità del contratto, la specifica della suddetta data non è necessario. Per amor di precisione è però il caso di ricordare che, in caso di assenza di un riferimento temporale preciso per quanto riguarda la stipula del contratto definitivo, ciascuna delle parti, impugnando i propri interessi, ha la facoltà di chiedere l’immediata esecuzione del contratto sopra menzionato.
Come previsto dall’articolo 1183 del Codice Civile, è necessario che dalla redazione del contratto preliminare alla presentazione della suddetta richiesta passi un lasso di tempo congruo.
Vediamo ora nel dettaglio il caso in cui le parti coinvolte decidono di stabilire un termine di scadenza per il preliminare. A tal proposito, è bene sottolineare che il suddetto termine non deve essere considerato vincolante e neppure essenziale. Attenzione, però: esistono dei casi in cui queste peculiarità diventano realtà. Quali di preciso? Le situazioni in cui, a seguito di un’indagine predisposta dal giudice, si arriva a concludere che il contratto preliminare non risulta più utile dal punto di vista economico.
Compromesso di vendita: quando scade?
Dopo i chiarimenti tecnici dei paragrafi precedenti, è naturale farsi domande specifiche in merito alla durata massima del contratto preliminare. Cosa si può dire in merito? Che, secondo quanto previsto dalla legge, il termine di prescrizione corrisponde a dieci anni dalla sottoscrizione. Doveroso è specificare che l’appena citata durata massima del contratto preliminare vale sia nei casi in cui le parti non concordano una data per il rogito sia nelle circostanze in cui, invece, il giorno in questione viene sì fissato, ma risulta troppo lontano per risultare vantaggioso dal punto di vista economico.
Come hai avuto modo di vedere nelle righe precedenti, quando si parla di durata massima del contratto preliminare si utilizza il termine tecnico “prescrizione”. Come mai? Per un motivo molto preciso. Nel momento in cui si ha a che fare con un preliminare di compravendita immobiliare, si parla di un contratto che, oltre a mettere in primo piano dei diritti, genera di fatto delle obbligazioni a carico di entrambe le parti coinvolte (ovviamente stiamo ragionando in ottica di sottoscrizione del rogito).
In merito alle sopra menzionate obbligazioni, è doveroso sottolineare che, anche se si ha a che fare con un contratto a sé, queste ultime non vengono meno.
Promessa di vendita: cosa succede quando non viene rispettata?
Dopo aver specificato la durata massima del contratto preliminare, è il caso di analizzare la situazione in cui un atto come il compromesso non viene rispettato. Un’eventualità verosimile è quella che vede una delle due parti coinvolte rifiutarsi di procedere alla stipula del contratto definitivo. Davanti a un quadro del genere, la parte che non ha concretizzato alcuna inadempienza ha la possibilità di procedere alla richiesta di risoluzione del contratto, vedendosi restituite le somme di denaro eventualmente già versate. Inoltre, la parte sopra menzionata ha anche la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni.
In questi frangenti, per parlare in maniera completa di tutto quello che ruota attorno alla durata massima del contratto preliminare va chiamata in causa anche la cosiddetta esecuzione specifica dell’obbligo di conclusione del contratto. Cosa implica? In termini semplici, significa che, nelle situazioni come quella sopra descritta, la parte non inadempiente può veder emettere a suo favore una sentenza in grado di produrre gli effetti concreti del contratto che non è arrivato a conclusione.