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Detrazione interessi mutuo sulla prima casa e trasferimento della residenza: tutto quello che devi sapere

Last Updated on Luglio 18, 2024

Sono tantissime le persone che, dopo aver acquistato la prima casa, si informano su come scaricare gli interessi sul mutuo. Nel corso del tempo, però, possono affacciarsi diverse casistiche. Una di queste riguarda il cambio residenza. In questi frangenti, cosa si può dire in merito alla detrazione interessi mutui sulla prima casa e trasferimento di residenza ? Scopriamo cosa dice la legge nelle prossime righe ei diversi casi eccezionali.

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Detrazione interessi mutuo residenza: a quanto corrisponde?

Prima di capire bene cosa succede in caso di detrazione interessi mutui sulla prima casa e trasferimento della residenza vediamo bene, di base, quanto si può recuperare. In caso di acquisto della prima casa – e di residenza trasferita nel suddetto immobile entro un anno dalla firma dell’atto – è possibile recuperare il 19% degli interessi passivi pagati. Attenzione: 19% su un massimo di 4.000 euro, cifra che deve comprendere anche le spese sostenute per la parcella del notaio.

Il quadro appena ricordato implica, di fatto, la possibilità di recuperare fiscalmente fino a 760 euro all’anno. Essenziale è inoltre ricordare che l’agevolazione può essere usufruita sia da chi compila il modello 730 sia da chi, invece, utilizza il modello dei redditi per le Persone Fisiche.

Chiarita questa doverosa premessa, possiamo entrare nel vivo di quello che succede alla detrazione degli interessi passivi sul mutuo della prima casa senza residenza.

Detrazione degli interessi passivi sul mutuo: cosa succede in caso di cambio della residenza?

Sono tantissime le persone che, dopo aver acquistato una casa – la prima – e aver iniziato a usufruire della detrazione degli interessi passivi sul mutuo , hanno la necessità di cambiare residenza per motivi personali.

Un caso esemplare spesso preso in considerazione per capire meglio l’argomento a cui ci stiamo dedicando è quello della persona che, da single, acquista la prima casa e fissa presso il suddetto immobile la propria residenza. Nel momento in cui decidere di cambiare vita e, dopo aver incontrato un partner, si sposa e va a vivere con questa persona, stabilendo insieme con essa la residenza, ha ancora la possibilità di godere della detraibilità del mutuo per l’acquisto della prima casa ?

La risposta è no. Vieni mai? Il binomio detrazione interessi mutuo sulla prima casa e trasferimento residenza non è conciliabile in quanto, nel caso sopra descritto, il soggetto non adibisce la prima casa ad abitazione principale propria o di un suo familiare.

La possibilità di godere della detrazione degli interessi passivi sul mutuo quindi decennio. Ciò accade sia nel caso in cui l’immobile inizialmente acquistato come prima casa rimane sfitto sia quando, invece, il proprietario opta per locarlo.

Detrazione degli interessi passivi: cosa bisogna fare per continuare a goderne?

Cosa fare quindi per continuare a godere della detrazione degli interessi passivi sul mutuo per la prima casa ? Prima di entrare nel vivo della risposta ricordiamo che, di base, dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non risulta più abitazione principale del proprietario o di un suo familiare non è possibile fruire dell’agevolazione fiscale.

Per tornare a goderne è necessario, come previsto dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n° 55 del 14/6/2001 , è necessario adibire nuovamente l’immobile ad abitazione principale. Attenzione, però: il quadro appena tracciato ha delle eccezioni. Qual è la precisione? Ecco l’elenco:

  • Contribuente che non utilizza più l’immobile come abitazione principale a causa di un trasferimento per motivi lavorativi e decidere di locarlo. Essenziale è ricordare la possibilità di godere del recupero degli interessi del mutuo sulla prima casa anche se ci si trasferisce all’estero. In questo frangente, la condizione necessaria è quella di non acquistare presso Paesi diversi dall’Italia altri immobili da adibire ad abitazione principale;
  • Contribuente che si trasferisce presso istituti adibiti al ricovero oa procedura di cura. In questa circostanza, per poter continuare a godere delle detrazioni sul mutuo è necessario non locare l’immobile adibito ad abitazione principale;
  • Immobile che viene dichiarato inagibile per motivi di sicurezza – pe a seguito di un evento di natura sismica – e interessato da ordini di sgombero. In questo caso, bisogna considerare come punto di riferimento la Circolare 7/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate. Quest’ultimo pone l’accento sulla possibilità di godere della detraibilità degli interessi passivi sul mutuo per l’abitazione principale a patto che le rate del mutuo continuano a essere corrisposte e che l’onere del loro pagamento deve essere a carico del contributore proprietario dell ‘immobile.

Un doveroso cenno a cui fare riferimento è quello del personale delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate . In questa circostanza, bisogna mettersi nell’ottica della necessità di lasciare l’immobile adibito ad abitazione principale – concetto diverso da quello di residenza – e di non acquistarne altri sul territorio nazionale. Per quanto riguarda quest’ultimo requisito, facciamo presente il suo valere a prescindere dal fatto di rendere o meno l’eventuale nuovo immobile acquistato abitazione principale.

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Interessi sui mutui per la prima casa: cosa serve per richiedere la detrazione

Dopo aver chiarito, eccezioni comprese, tutto quello che riguarda il binomio detrazione interessi mutuo sulla prima casa e trasferimento della residenza vediamo cosa si deve fare, quando si può, per richiedere l’agevolazione. Ecco i documenti da presentare:

  • Copia del contratto di mutuo con esplicita indicazione relativa ad acquisto dell’immobile come abitazione principale;
  • Copia dell’atto di compravendita immobiliare;
  • Quietanze attestanti il ​​pagamento degli interessi passivi del mutuo;
  • Autocertificazione attestante il trasferimento della residenza e dell’abitazione principale.

Un caso a sé – uno dei tanti – è quello della separazione tra coniugi. In questo frangente, è necessario presentare altri documenti. L’elenco di questi ultimi è esplicitato nella sopra citata Circolare 7/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate.

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