Riscaldamento in condominio: chi decide l’orario di accensione?
Last Updated on Giugno 21, 2024
Riscaldamento in condominio: sono tanti, in Italia, i contesti abitativi caratterizzati dalla presenza del riscaldamento centralizzato. In questi frangenti, è naturale chiedersi a chi spetta la decisione relativa all’orario di accensione. Si tratta di un tema comprensibilmente al centro dell’attenzione: le esigenze riguardanti le temperature in casa sono diverse ed è normale voler essere informati, nel momento in cui si vive in un condominio con riscaldamento centralizzato, sugli orari di accensione di quest’ultimo.
Se ti interessa sapere come vengono gestiti, nelle prossime righe di questo articolo potrai trovare diverse informazioni sul tema.
Riscaldamento condominiale: regole sugli orari
Le regole sugli orari del riscaldamento in condominio sono molto chiare: spetta all’amministratore, nell’ambito di un intervallo messo in primo piano dalla legge, deciderli. Per quanto riguarda questo aspetto, deve fare riferimento alla legislazione in vigore. Ciò vuol dire, in concreto, che i riscaldamenti devono essere accesi a partire dal giorno stabilito a livello nazionale, regionale o comunale.
Le indicazioni in merito possono cambiare. Il caso di quest’anno lo ha dimostrato chiaramente. Il riscaldamento in condominio – ma anche quello autonomo – è stato infatti acceso più avanti rispetto al solito per via della necessità di risparmiare energia.
Sono state altresì messe in primo piano, andando di fatto a intervenire sui dettagli del DPR 74/2013, modifiche alle regole riguardanti la temperatura del termostato non solo nelle case private, ma anche negli uffici.
Le disposizioni normative entrate in vigore quest’anno hanno diviso il territorio nazionale in sei zone climatiche. Questa distinzione è stata concretizzata con lo scopo di gestire il riscaldamento in condominio tenendo conto delle diverse specificità metereologiche delle aree della penisola che, come ben sappiamo, possono essere molto diverse tra loro.
Si va dalla zona A, come comprende i Comuni di Linosa, Lampedusa e Porto Empedocle, zone dove il riscaldamento in condominio e quello autonomo possono essere accesi a partire dall’8 dicembre e mantenuti in attività fino al 7 marzo 2023, fino alla zona F. Quest’ultima, per la quale non è previsto alcun limite, comprende le province di Trento, Cuneo e Belluno.
Per quanto riguarda gli orari giornalieri di accensione, si va dalle 5 ore della zona A fino alle 13 della E, che comprende la pianura padana. I limiti imposti dalle nuove regole riguardanti gli orari e i periodi di accensione del riscaldamento in condominio possono essere bypassati a fronte del verificarsi di condizioni climatiche straordinarie.
A tal proposito, è bene rammentare che spetta al sindaco del singolo Comune stabilire i casi in cui è possibile apportare delle modifiche allo schema di regole riguardanti gli orari e i periodi di accensione dei riscaldamenti.
Fasce orarie di attività e temperatura massima
Entriamo ora nel vivo delle fasce orarie specifiche ricordando che il riscaldamento in condominio, quando è centralizzato, può rimanere acceso dalle 5 del mattino alle 23. La singola assemblea condominiale – che deve essere regolarmente convocata per deliberare in merito – ha la possibilità di decidere, in questo lasso di tempo, come organizzare gli orari di accensione e spegnimento.
Per quanto riguarda, invece, la temperatura massima, ricordiamo che corrisponde a 19°C e che è previsto un margine di tolleranza di 2 gradi.
Riscaldamento condominiale: si possono modificare gli orari?
Come accennato nelle righe precedenti, la gestione degli orari di accensione del riscaldamento condominiale può rivelarsi molto difficile. Sono infatti in gioco le esigenze di tante persone di varie età e condizioni fisiche. Ecco perché è naturale chiedersi, per esempio nei casi in cui si va ad abitare in un condominio con il riscaldamento centralizzato, se sia o meno possibile intervenire, modificandoli, sugli orari di attività dell’impianto.
La risposta è sì: nell’ambito delle fasce previste a livello nazionale o locale, è possibile, da parte dei singoli condomini, modificare gli orari di accensione e spegnimento. Fondamentale a tal proposito è procedere alla convocazione dell’assemblea di condominio.
Quest’ultima, nell’ordine del giorno, deve avere un punto dedicato proprio al cambiamento degli orari di accensione e spegnimento del riscaldamento del condominio.
A chi spetta il controllo del riscaldamento in condominio?
A questo punto, è naturale chiedersi a chi spetta il controllo relativo al rispetto delle regole di messa in funzione del riscaldamento in condominio. Al contrario di quanto si possa pensare, il compito in questione non è dell’amministratore dello stabile, ma del Comune dove lo stabile si trova. Fondamentale è sottolineare che, per effettuare i controlli, non è possibile ricorrere alla polizia municipale, bensì all’operato di ispettori con adeguate competenze tecniche.
Il singolo condomino può staccare il proprio immobile dal riscaldamento centralizzato?
Sono diversi gli interrogativi che possono essere chiamati in causa quando si parla di riscaldamento in condominio. Oltre all’appena citato nodo degli orari, è importante rammentare le domande di chi si chiede se il singolo condomino può o meno staccarsi dal riscaldamento centralizzato.
Per rispondere in maniera completa a questo interrogativo, bisogna fare riferimento alla legge 220/2012, meglio nota come Riforma del Condominio. Questo testo normativo ha messo in primo piano la possibilità, per il singolo condomino, di staccare il proprio immobile dal riscaldamento centralizzato del palazzo. Attenzione, però: se si ha intenzione di concretizzare quanto sopra citato, è necessario rimettersi al consenso del resto dei condomini (si parla ovviamente dei proprietari).
Nel momento in cui è presente il consenso di tutti, devono essere soddisfatti anche altri requisiti. Quali di preciso? Ecco l’elenco:
- Nessun danno all’equilibrio termico condominiale;
- Nessun pregiudizio al funzionamento dell’impianto di riscaldamento centralizzato;
- Nessun possibile danno agli altri condomini.
La presenza di queste tre condizioni deve essere verificata da un perito specializzato che il singolo condomino intenzionato a distaccarsi dal riscaldamento centralizzato ha l’onere di nominare.