Mutui e affitti inseriti nei fringe benefit: la proposta in Legge di Bilancio 2024
Last Updated on Luglio 16, 2024
Mutui e affitti inseriti nei fringe benefit aziendali: questa novità, assieme a diverse altre, potrebbe diventare realtà grazie alla Legge di Bilancio 2024.
Scopriamo, nelle prossime righe, qualcosa di più su una misura, non esente da critiche, che potrebbe fare la differenza per molte persone in un periodo non certo semplice per chi deve pagare un canone d’affitto o la rata di un mutuo.
Cosa sono i fringe benefit per i dipendenti?
Prima di entrare nel vivo delle peculiarità della misura dei mutui e affitti inseriti nei fringe benefit, vediamo bene di cosa si parla quando li si chiama in causa. I fringe benefit per i lavoratori dipendenti sono la parte del compenso che non viene offerta in denaro, ma tramite beni e/o servizi.
Concedibili in maniera individuale al singolo dipendente, ma anche disciplinati nell’ambito dei contratti, i fringe benefit vanno dall’auto aziendale, allo smartphone, fino ai buoni pasto, ai prestiti personali e all’assicurazione sanitaria (giusto per citarne alcuni).
Cosa sapere sulla misura in Legge di Bilancio
Spostiamo ora il focus sulla misura relativa ai mutui e affitti inseriti nei fringe benefit dedicati ai lavoratori dipendenti specificando che, sulla base delle indiscrezioni per ora disponibili, per quanto riguarda il canone d’affitto si parla di un bonus che coprirebbe l’intera somma.
Diversa, invece, è la situazione del mutuo. A causa dei recenti rialzi dei tassi di interesse, decisi per dieci volte consecutive dalla BCE come risposta alla congiuntura inflattiva, si prospetta non un rimborso della rata completa, ma solamente della quota di interessi.
Qualora la misura, frutto di una modifica dell’articolo 6 della manovra, dovesse entrare in vigore, le aziende avrebbero la possibilità di erogare ai propri dipendenti – ad avere diritto al beneficio sono tutti i lavoratori inquadrati come tali – una determinata somma in fringe benefit non tassati.
La soglia base per questo bonus è pari a 258,23 euro. Per il prossimo anno, si parla di un incremento a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, di età inferiore ai 24 anni e con un reddito annuo pari a 2840,51 euro massimo.
Per i lavoratori con figli fiscalmente a carico, di età superiore ai 24 anni e con reddito non superiore ai 2840,51 euro annui, si parla di un bonus pari a 4000 euro. Per tutti gli altri, invece, di 1000.
L’inclusione del canone d’affitto nell’elenco dei fringe benefit rappresenta una novità di rottura rispetto al passato. Alla luce di ciò, potrebbero essere necessarie indicazioni operative ad hoc.
Per quanto riguarda, invece, i mutui, come sottolineato sulle pagine de Il Sole 24 Ore ci si baserà su due normative già esistenti. Si tratta del Tuir, per la precisione dell’articolo 51, comma 4, lettera b, e della risoluzione 46/E del 2010 dell’Agenzia delle Entrate.
Sulla base dell’articolo del Tuir, qualora il datore di lavoro dovesse concedere un prestito a un dipendente, verrebbe applicato un criterio di determinazione di tipo forfettario dell’imponibile del 50% della differenza tra gli interessi calcolati al tasso vigente di sconto a fine anno e quello applicato al singolo lavoratore.
Il tutto è da considerare al netto della contribuzione aziendale.
Il nodo dell’erogazione
La già citata risoluzione 46/E del 2010 dell’Agenzia delle Entrate, mette in primo piano indicazioni pratiche sulla gestione operativa e amministrativa dei benefit nelle situazioni in cui non è il datore di lavoro a prestare denaro in maniera diretta al dipendente, ma si procede all’erogazione di più importi per abbassare la quota degli interessi.
L’intervento sopra citato prevede che l’accredito del contributo erogato dal datore di lavoro avvenga sul medesimo conto corrente di addebito delle rate del prestito e nella stessa data.
La situazione non è stata considerata favorevole per il datore di lavoro in quanto, soprattutto in caso di piano a tasso variabile, sarebbe necessario, ogni volta, procedere all’aggiornamento della somma del contributo e ricalcolare la quota imponibile, che va indicata poi in busta paga.
In caso di aumento dei tassi entro la fine dell’anno, sarebbe necessario, per il datore di lavoro, rifare da capo tutti i calcoli.
Le possibili criticità
La novità relativa a mutui e affitti inseriti nei fringe benefit sta sollevando diverse critiche. C’è chi la definisce una possibile norma sperimentale, che non contribuirebbe a incrementare la stabilità del quadro normativo relativo al lavoro.
Da non dimenticare è il già citato rischio di ricalcolo – con ovvie difficoltà pratiche dal punto di vista contabile – in caso di rialzo dei tassi da parte della BCE.
Anche se, per la prima volta dal 2022, lo scorso 27 ottobre la Banca Centrale Europea non ha concretizzato alcun rialzo, si è comunque parlato di mantenimento dei tassi a un livello “sufficientemente restrittivo per tutto il tempo necessario”.
Immaginando il caso di un mutuo di 200000 euro richiesto a gennaio 2023, con scadenza a 30 anni e un tasso fisso pari al 4%, con l’azienda che versa metà degli interessi. Considerando la rata completa, quest’anno il dipendente e mutuatario si troverebbe a pagare interessi per un totale di 7280 euro. Con un contributo pari a 3640 euro, gli interessi, applicando per il calcolo il tasso di sconto del 4,50% corrisponderebbero a 8190 euro.
In base a quanto ricordato nelle righe precedenti relativamente al valore imponibile, si arriverebbe a un risultato di 2275 euro.
Un’altra potenziale criticità relativa a mutui e affitti inseriti nei fringe benefit ai dipendenti è legata al fatto che, in caso, la misura riguarderebbe unicamente il 2024, non rappresentando, di fatto, un punto di riferimento stabile per quanto riguarda gli aiuti alle famiglie.
Sono quindi arrivate, da diverse parti, richieste per rendere permanente l’aggiornamento delle soglie dei fringe benefit sopra menzionate, così da rendere i bonus fruibili a lungo termine.
Fra le perplessità che si sono sollevate da diverse parti, rientrano quelle relative al fatto che i mutui e affitti inseriti nei fringe benefit riguarderebbero solo la prima casa. Inoltre, c’è chi ha descritto come eccessivo il numero dei documenti da presentare.