l'usufrutto-si-può-ereditare
Blog

L’usufrutto si può ereditare?

Last Updated on Ottobre 20, 2022

L’usufrutto si può ereditare? Sono tantissime le persone che, godendo di questo diritto reale minore regolamento dall’articolo 978 e seguenti del Codice Civile, si fanno questa domanda nel momento in cui valutano di fare testamento o, essendo malati o particolarmente anziani, pensano alla loro prossima dipartita.

Nelle prossime righe di questo articolo, cercheremo di dare assieme una risposta a questi interrogativi. Continua a leggere per sapere qualcosa di più!

Cos’è l’usufrutto?

Prima di entrare nel vivo della risposta alla domanda “L’usufrutto si può ereditare?“, vediamo di cosa si parla quando lo si chiama in causa. Come accennato nelle righe precedenti, l’usufrutto, a livello giuridico, può essere definito come un diritto reale minore. Regolamentato dal Codice Civile, vede un soggetto, il cosiddetto usufruttuario, utilizzare un bene di proprietà di un’altra persona, ossia il nudo proprietario. L’usufruttuario ha la facoltà di godere dei frutti del bene. Ciò vuol dire che, come abbiamo avuto modo di ricordare in questo articolo dei mesi scorsi, ha la possibilità di metterlo in affitto.

Quanto può durare l’usufrutto? Ecco cosa prevede la legge:

  • tutta la vita dell’usufruttuario se quest’ultimo è una persona fisica;
  • massimo 30 anni se si tratta di una persona giuridica.

L’usufrutto può quindi estinguersi in caso di morte dell’usufruttario. Un’altra eventualità da considerare riguarda le situazioni in cui l’usufruttuario decide di cedere il diritto sopra citato al nudo proprietario. Degno di nota è anche il caso della prescrizione. Questa eventualità si concretizza nelle situazioni in cui l’usufruttuario non gode per 20 anni del bene immobile.

Questa immagine ha l'attributo alt vuoto; il nome del file è Frame-897-1200x264.png

Si può lasciare l’usufrutto per testamento?

Come già detto, sono diversi i casi in cui ci si interroga in merito alla possibilità di lasciare in eredità l’usufrutto. L’esempio concreto che viene chiamato in causa più spesso è quello del genitore che mantiene l’usufrutto di un’abitazione, lasciando la nuda proprietà ai figli. Nel momento in cui il primo soggetto citato , ricostruendosi una vita sentimentale dopo il divorzio o la vedovanza, dovesse iniziare una relazione e maturare l’intenzione di lasciare in eredità all’altra persona il sopra menzionato diritto, avrebbe la possibilità di farlo?

Per rispondere a questa domanda, dobbiamo ricordare che, quando si parla dell‘usufrutto, qualora quest’ultimo dovesse essere stato fatto coincidere con il tempo residuo di esistenza in vita dell’usufruttuario, quest’ultimo non avrebbe modo di includerlo nel testamento. I suoi eventuali eredi non avrebbero quindi alcun diritto sull’immobile e il nudo proprietario tornerebbe in possesso pieno dell’unità.

Sono in molti a chiedersi se, in un caso come quello descritto nell’esempio precedente, l’usufruttario avrebbe la possibilità di rivolgersi a un notaio e di inserire nella clausola testamentaria la trasmissione del diritto a cui sono dedicate queste righe.

La risposta è no, non è possibile. Nel caso in cui dovesse essere presente una clausola del genere, verrebbe automaticamente considerata nulla. Gli eredi dell’usufruttuario non avrebbero quindi alcun diritto sull’immobile.

L’usufrutto si può cedere?

Dopo aver risposto in maniera chiara all’interrogativo “l’usufrutto si può ereditare?“, è naturale chiedersi se si possa o meno cedere a terzi. La risposta è affermativa. In tutto ciò è fondamentale sottolineare che, l’eventuale terzo soggetto a cui viene ceduto il diritto reale minore, lo perderebbe a seguito della dipartita del primo usufruttuario.

Un’eventualità che si può verificare riguarda il caso del decesso del soggetto a cui l’usufrutto è stato ceduto in un momento in cui il primo usufruttuario è ancora in vita. Cosa può succedere in questi frangenti? Che gli eredi del soggetto a cui l’usufrutto è stato ceduto – parliamo di eredi legittimi, ossia moglie e figli – hanno la possibilità di ereditare il diritto a cui sono dedicate queste righe. Attenzione, però: l’eredità in questione vale fino alla morte del primo usufruttuario o fino al momento in cui sopraggiunge l’eventuale scadenza prevista dal contratto.

Un altro caso da prendere in considerazione a seguito della cessione dell’usufrutto riguarda le situazioni in cui, deceduto il secondo usufruttuario, si scopre che quest’ultimo ha fatto testamento indicando una persona a cui cedere, a seguito della sua dipartita, il diritto di usufrutto nell’eventualità della sua morte prima della scadenza naturale del suddetto diritto naturale minore.

Questa immagine ha l'attributo alt vuoto; il nome del file è Banner_blog03a-1200x264.png

Nella circostanza sopra descritta, il soggetto indicato nel testamento subentrerebbe come titolare del diritto di usufrutto dell’immobile fino alla scadenza dello stesso che, come ricordato nelle righe precedenti, può coincidere con la dipartita del primo usufruttuario.

Lo schema appena tracciato vale anche in un altro caso. Quale di preciso? Le situazioni in cui si ha a che fare con un primo usufruttuario che cede il diritto di usufrutto tramite quote a più soggetti. Nei frangenti in cui uno dei soggetti a cui l’usufrutto è stato ceduto dovesse venire a mancare prima del primo usufruttuario, i suoi eredi subentrerebbero come pieni titolari del diritto, ma solo fino alla morte dell’usufruttario primario.