Contratto di locazione e coabitazione: cosa dice la legge?
Last Updated on Novembre 8, 2024
Cosa dice la legge nei casi in cui si ha a che fare con un quadro di contratto di locazione e coabitazione ? Se ti stai ponendo questa domanda, magari perché stai pensando di proporre sul mercato degli affitti un immobile di tua proprietà o perché stai casa cercando, l’articolo di questa pagina fa per te. Seguici nei prossimi paragrafi per scoprire tutto sul tema!
Coabitazione nel contratto di locazione: di cosa si tratta?
Si parla di contratto di locazione e coabitazione in frangenti in cui, due o più soggetti, condividono il medesimo immobile come locatari e sono coinvolti in un regime di convivenza che può essere di natura duratura o transitoria. Per la prima opzione, si può prendere come esempio il caso della coppia unita sentimentalmente.
Per la seconda, invece, la situazione, molto frequente in questo periodo di crisi, del locatario che ospita temporaneamente una persona cara in difficoltà economica.
Riferimenti normativi
Quali sono i riferimenti normativi da considerare quando si ha a che fare con il binomio contratto di locazione e coabitazione? L’ articolo 1571 del Codice di procedura civile è il seguente . Si tratta delle basi da cui partire per quanto riguarda la disciplina del contratto di locazione a livello generale.
Un altro riferimento da tenere presente è la legge 392/1978 . Il testo normativo in questione disciplina le evenienze di sublocazione e di cessione nei contratti di locazione abitativa.
Differenze rispetto alla sublocazione
Quando si parla di contratto di locazione e coabitazione, è importante avere chiari diversi aspetti, uno dei quali è la differenza rispetto alla sublocazione. In questo frangente, il conduttore non si limita a condividere l’alloggio con un’altra persona che non risulta cointestataria del contratto, ma procede a sua volta ad affittare la cosa per la quale ha sottoscritto un regolare contratto di locazione.
La sublocazione è legale? Assolutamente sì! Gli unici casi in cui non è possibile procedere su questa strada sono quelli in cui la sublocazione è vietata dalle clausole del contratto originario.
Nel momento in cui la si sceglie perché non si ha alcun impedimento, è bene essere consapevoli del suo comportare la redazione di un contratto ex novo , separato rispetto a quello iniziale sottoscritto dal conduttore.
Cosa vuol dire quanto appena specificato?
- Tra il sub-locatario e il proprietario dell’alloggio non sussiste alcun tipo di rapporto;
- i rapporti si intercorrono solo fra il conduttore e il sub-conduttore.
Coabitazione in una casa in locazione: come funziona?
Tornando al focus sul binomio contratto di locazione e coabitazione, cerchiamo di capire come funziona la situazione a livello tecnico. Come già accennato, il coabitante non è obbligato a firmare il contratto di locazione. Quest’ultimo, infatti, può essere tranquillamente intestato a una sola persona.
Molto importante è specificare che nulla impedisce l’inserimento del convivente nei dettagli del contratto. Ciò accade, per esempio, nei frangenti in cui c’è una coppia che convive stabilmente perché ha una relazione sentimentale.
L’ inserimento dei dati del convivente nell’ambito del contratto di locazione intestato a una sola persona può rivelarsi utile per diversi motivi. Il primo riguarda il fatto che, così facendo, si formalizza, anche per il locatore, la situazione di contratto di locazione e coabitazione.
Il secondo, invece, chiama in causa la possibilità di accollare alcuni oneri al soggetto coabitante con il locatario. Nell’elenco in questione non può in alcun modo essere incluso il pagamento obbligatorio del canone di locazione. Il suo versamento, infatti, spetta unicamente al locatario.
Lo stesso si può dire per i lavori di manutenzione ordinaria. Anche in questo caso, il pagamento degli oneri ad essi relativi spetta all’affittuario. Il coabitante, non essendo intestatario formale del contratto, non ha alcun obbligo.
I doveri del convivente
Una parentesi di sicuro interesse sia per i proprietari interessati a mettere a reddito i propri immobili, sia per gli aspiranti locatari riguarda i doveri del coabitante.
Quando si ha a che fare con le situazioni che vedono in primo piano il binomio contratto di locazione e coabitazione, è necessario rammentare che l’appena citato soggetto è tenuto a osservare gli obblighi di chiunque, pur non avendo di fatto firmato il contratto, ha a che fare con la cosa locata.
Il coabitante con l’intestatario sarà quindi tenuto a non danneggiare l’unità immobiliare . Il soggetto in questione, dal momento che ha comunque la custodia dell’immobile, è obbligato alla tempestiva riparazione di quelle criticità che possono arrecare immediato pregiudizio all’incolumità delle persone o all’integrità delle cose.
Un esempio che si può chiamare in causa in questi frangenti è quello della casa in affitto con le tegole non stabili che, staccandosi, possono colpire i passanti.
I diritti del convivente
Nelle situazioni in cui si parla di contratto di locazione e coabitazione, è importante soffermarsi pure sui diritti del coabitante. Tra i principali è possibile rammentare l’estensione del diritto di prelazione nei frangenti in cui il locatore dovesse decidere di mettere in vendita l’immobile di sua proprietà.
Secondo la sentenza della Corte di Cassazione 25884/2007, il convivente ha il diritto di intervenire nell’eventualità di un giudizio di sfratto , così da difendere i propri interessi (ovviamente è necessario comprovare la stabile convivenza con il locatario).
Nelle circostanze in cui il conduttore risulta moroso, la Cassazione si è pronunciata, con la sentenza n. 18102/2010 per la precisione. In questo frangente, gli ermellini hanno stabilito che il soggetto convivente con l’affittuario moroso ha la possibilità di intervenire in giudizio per ottemperanza, chiedendo che non si proceda alla revoca di servizi come l’erogazione dell’acqua, di energia elettrica e di gas .