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Affitto di un immobile in comodato d’uso: a chi spetta la dichiarazione del reddito da locazione?

Last Updated on Luglio 18, 2024

L’ affitto di un immobile in comodato d’uso è un’eventualità con la quale molte persone hanno a che fare. Nelle prossime righe, vedremo a chi spetta la dichiarazione del reddito derivante dalla suddetta locazione. Continua a leggere l’articolo per saperne di più!

Comodato d’uso gratuito: di cosa si tratta?

Prima di vedere nel dettaglio, in caso di affitto di un immobile in comodato d’uso, a chi spetta dichiarare il reddito della locazione, cerchiamo di capire di cosa si parla quando si chiama in causa il contratto sopra menzionato.

Il comodato d’uso gratuito è disciplinato dall’articolo 1803 del Codice di Procedura Civile . Coinvolge due soggetti, il comodante e il comodatario. Il primo concede al secondo un determinato bene immobile per uno specifico lasso di tempo, tutto senza la richiesta di alcun corrispettivo economico.

A seguito della firma del contratto, il comodatario acquisisce sull’immobile un diritto di godimento, ossia un diritto di natura non reale. Da ciò deriva l’obbligo a suo carico di restituzione, una volta terminato il contratto di comodato d’uso, l’immobile nelle medesime condizioni in cui lo ha ricevuto dopo la firma. Le spese che il comodatario sostiene per mantenere, nel corso del tempo, l’immobile nel medesimo stato in cui lo ha ricevuto dal comodante devono essere da quest’ultimo rimborsate.

La legge italiana non prevede particolari vincoli di forma quando si parla della stipula del contratto di comodato d’uso gratuito. Si può quindi procedere sia in forma scritta, sia verbalmente. In caso di scelta della prima soluzione, è necessaria la registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate. Come già accennato, il comodatario, con la firma del contratto, non diventa proprietario dell’immobile.

Proseguendo con l’elenco delle linee guida che caratterizzano il comodato d’uso gratuito rammentiamo che, dal lato del comodante, vige l’obbligo di avvisare il comodatario in caso di presenza, nell’immobile, di difetti che potrebbero procurargli dei danni. In caso di mancata comunicazione relativa a questi ultimi, il comodante è tenuto a pagare i danni al comodatario.

Nell’eventualità in cui quest’ultimo dovesse venire a mancare, il comodante ha diritto a chiedere agli eredi di restituire immediatamente l’immobile. Se a decedere è invece il proprietario della casa, si interrompe il contratto di comodato d’uso precario. Quello a termine, invece, prosegue fino alla sua naturale scadenza.

Si può affittare una casa in comodato d’uso?

Entriamo ora nel vivo del tema dell’affitto di un immobile in comodato d’uso. L’unità può essere messa in locazione. Riesce molto spesso. Per fare un esempio concreto, ricordiamo il caso del figlio che riceve in comodato d’uso gratuito un immobile dai genitori (questa soluzione è spesso una vera e propria ancora di salvezza per i giovani all’inizio della loro carriera lavorativa, periodo in cui può risultare difficile sia accendere un mutuo, sia pagare un affitto).

Nel caso in cui il comodatario dovesse avere la necessità di lasciare temporaneamente l’immobile per motivi legati, per esempio, un trasferimento all’estero, avrebbe la possibilità di locarlo ? La risposta è sì, ovviamente previo consenso da parte del comodo. Lo schema del contratto prevede infatti che l’immobile concesso in comodato d’uso gratuito venga usato esclusivamente dal comodatario.

Cosa succede se quest’ultimo affittato senza aver preventivamente ricevuto il consenso da parte del comodante? Che il soggetto appena citato ha la facoltà di procedere alla risoluzione immediata del contratto, di richiedere la restituzione delle chiavi e, in alcuni casi, anche quella di procedere a una richiesta di risarcimento danni.

Se dà l’ autorizzazione, però, non ci sono problemi e il comodatario può mettere in affitto l’immobile, stipulando un regolare contratto con soggetti terzi. Da questa locazione derivano delle entrate, che devono essere messe a reddito. Chi le dichiara? Scopriamo assieme, nei prossimi paragrafi, cosa dice la legge in merito.

Affitto di una casa in comodato d’uso gratuito: chi dichiara il reddito da locazione?

Dopo aver visto cos’è il comodato d’uso gratuito e in quali casi è consentito l’affitto di un immobile in comodato d’uso, dobbiamo capire chi, in caso di concretizzazione del contratto di locazione, ha il compito di dichiarare il reddito da essa derivante.

Per rispondere a questa domanda, dobbiamo chiamare in causa il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 971/86). Se si guarda nello specifico all’articolo 26, si trova un’informazione relativa importante ai redditi fondiari, che comprende anche i redditi di locazione . Cosa si dice? Che la suddetta tipologia di ingresso concorre alla formazione del reddito della persona che possiede l’immobile, a prescindere dal titolo.

Grazie a questo riferimento normativo, è facile comprendere a chi spetta la dichiarazione delle entrate derivanti dall’affitto di un immobile in comodato d’uso. L’obbligo appena menzionato è a carico del proprietario dell’unità immobiliare. Il motivo è legato al fatto che, trattandosi di un reddito fondiario, la sua attribuzione riguarda unicamente il titolare del diritto di proprietà dell’immobile che, ribadiamo, non è il comodatario che, dopo la firma del contratto, non gode di diritti reali sull ‘immobile.

Ricordiamo che questa regola vale a prescindere dalla durata della tipologia di canone che viene applicato. Non importa che l’ appartamento in comodato d’uso gratuito venga affittato a canone libero o concordato.

Attenzione: quanto appena specificato prevede un’eccezione. Esiste infatti un caso nel quale il reddito derivante dalla locazione di un immobile in comodato d’uso gratuito deve essere dichiarato dal comodatario, ossia dalla persona senza diritti reali sull’immobile. Si tratta dell’evenienza degli affitti brevi, ossia quelli tipici del mercato turistico. Per far sì che il comodatario abbia l’obbligo di dichiarare il reddito da locazione di un immobile in comodato d’uso gratuito, l’affitto deve avere una durata inferiore ai 30 giorni.

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