Tari su prima e seconda casa: chi la paga e quando?
Last Updated on Febbraio 12, 2021
La Tari (Tassa sui rifiuti) è l’imposta istituita dalla Legge n.147/2013, in sostituzione delle precedenti Tia e Tares e ha lo scopo di finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Chiunque possieda un immobile nel quale si svolge un’attività suscettibile di produrre rifiuti è tenuto a pagarla: ma questa tassa è dovuta anche per una seconda casa o per un appartamento non abitato? E chi è tenuto a pagare la Tari per una casa in affitto, il proprietario o l’inquilino?
Se ti stai ponendo queste domande, continua a leggere la nostra guida: esamineremo in dettaglio tutte le fattispecie relative al versamento di questo tributo, attraverso un’analisi completa di regole ed eccezioni.
1. Cos’è e come si paga la Tari sulla prima casa
La legge istitutiva della Tari, nel disciplinare le modalità di pagamento di questo tributo, parte sempre da un presupposto: è tenuto a pagare la tassa sui rifiuti chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, un immobile nel quale possono essere prodotti rifiuti, indipendentemente dall’uso a cui il locale è destinato.
Ciò significa che soggetti al pagamento della Tari sono i possessori di immobili indipendenti e operativi, sia che si tratti di locali al chiuso, che di aree scoperte.
Sono invece escluse le aree accessorie e le pertinenze non operative di locali soggetti a tassazione Tari, ad esempio cortili, corridoi e disimpegni, nonché le aree condominiali di utilizzazione comune, come scale, ascensori e androni, proprio perché queste aree non vengono detenute in via esclusiva.
1.1 La dichiarazione Tari
Quando si prende possesso o si entra nella detenzione di un immobile, il soggetto interessato deve presentare una dichiarazione, per il versamento della Tari dovuta, al Comune nel cui territorio si trova l’immobile.
La dichiarazione va presentata entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione e ha valore fino al momento in cui cambino le condizioni che giustificano il pagamento della tassa; chiaramente, anche ogni variazione dovrà essere comunicata con le stesse modalità e nei termini previsti per la prima dichiarazione Tari.
1.2 Agevolazioni e sconti sulla Tari
La legge e i regolamenti comunali possono prevedere una serie di agevolazioni sul pagamento della Tari in alcuni casi specificamente individuati.
In particolare, all’art. 1 della Legge n. 147/2013, istitutiva del tributo, sono previste riduzioni (determinate con regolamento comunale) in caso di:
- abitazioni occupate da un unico soggetto;
- immobili adibiti ad uso stagionale;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedono all’estero per più di sei mesi all’anno;
- fabbricati rurali adibiti ad uso abitativo.
Altre riduzioni sono legate a motivi contingenti che possono rendere indisponibile l’immobile per un periodo di tempo, ad esempio, in caso di ristrutturazione. E, come vedremo in un apposito paragrafo, si può anche chiedere l’esenzione dal pagamento della Tari dimostrando che un immobile è inutilizzato e inutilizzabile.
Inoltre, nell’ambito di una politica sempre più orientata a promuovere comportamenti sostenibili, la legge stabilisce che il pagamento della Tari è escluso per la parte di rifiuti che l’utilizzatore dell’immobile dimostri (dandone prova certa) di aver avviato al recupero.
Sulla casa in cui si abita e si ha la residenza, dunque, tenuto a pagare la Tari sarà il soggetto che la occupa, quindi il proprietario di una prima casa, in quanto è lui stesso che la utilizza: partiamo da questo principio e sapremo anche qual è la disciplina dettata per altre fattispecie, precisamente per le seconde case, per quelle disabitate e per le case concesse in locazione.
2. La Tari sulla seconda casa
I dubbi sul “se e quando” pagare la Tari possono essere numerosi: mettiamo il caso che tu possieda una seconda casa, utilizzata per trascorrervi le ferie come casa vacanza o che sei solito affittare. In questo caso, devi pagare la Tari? E in quale ammontare è dovuto il versamento?
La domanda è unica, ma le due ipotesi di utilizzo dell’immobile sono sostanzialmente diverse e, come tali, saranno differenti anche le risposte al quesito che ti poni.
Cominciamo col dire che la Tari si paga anche sulle seconde case, a meno che non siano inutilizzabili e disabitate: di seguito vedremo i dettagli di questa situazione, ma per adesso diciamo che per chiedere al Comune l’esenzione dal pagamento della Tari bisogna dimostrare (dandone prova documentale), che la casa non è occupata, ma soprattutto che non è utilizzabile, in quanto priva di arredi e non servita da alcun allaccio alle reti energetiche.
In via del tutto intuitiva, se ne deduce che sulla seconda casa che sia utilizzabile e servita da utenze, sebbene disabitata, la Tari va pagata.
Il calcolo dell’imposta viene fatto dai singoli Comuni, i quali possono anche applicare un criterio presuntivo per stabilire a quanto ammonta l’importo da pagare, riferito e proporzionato alla superficie dell’immobile.
3. La Tari sulla casa disabitata
E nel caso di seconda casa disabitata per mesi, si è tenuti comunque al pagamento della tassa sui rifiuti?
Ancora una volta, per risolvere il quesito, dobbiamo fare riferimento allo scopo della Tari, che è anche il motivo per cui questa tassa esiste: far pagare i costi sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti a chi li produce.
Ciò significa che chiunque possegga un immobile suscettibile di produrre rifiuti urbani è obbligato al pagamento della Tari, indipendentemente dalla circostanza che li produca o meno.
C’è però un’importante deroga a questo principio di base e riguarda, appunto, le seconde case che non hanno la possibilità di produrre rifiuti perché inagibili e inutilizzabili.
Attenzione, però: per essere esente dalla Tari non basta che un immobile sia disabitato, ma è necessario che la sua inagibilità sia espressamente dichiarata e oggettivamente dimostrata, fornendo la prova che all’interno del locale non esistono arredi, né allacci ai servizi di fornitura di energia elettrica, acqua o gas.
Il che comporta che l’attivazione anche di una sola utenza qualifica l’immobile come abitabile, potenzialmente produttivo di rifiuti e, per questo, soggetto al pagamento della Tari.
E l’immobile sarà comunque tassabile anche se è disabitato per tutto l’arco -o per la maggior parte- dell’anno, come nel caso delle residenze estive o delle case vacanza.
4. La Tari sulla casa in affitto
Cambia tutto, invece, se la seconda casa è abitata, per esempio, perché concessa in locazione: in questo caso, come in altre ipotesi di tasse sull’affitto, il soggetto tenuto la pagamento della Tari è l’inquilino, perché è lui che utilizza l’immobile e produce i rifiuti.
E se l’inquilino non paga la Tari? Sarà il proprietario di casa a rispondere dell’inadempienza? La risposta è no: dato il presupposto del tributo in oggetto, in questo caso non esiste responsabilità solidale delle parti e, per il mancato pagamento, il Comune potrà agire solo nei confronti del conduttore.
Alla regola della responsabilità esclusiva del pagamento della Tari in capo all’inquilino, fa eccezione la fattispecie dell’affitto temporaneo (ad esempio, nel caso di una casa vacanza concessa in locazione per il solo periodo estivo), nella quale il pagamento della Tari grava sul proprietario dell’immobile.
Un’altra eccezione si ha nel caso delle cosiddette locazioni brevi, ovvero gli affitti di immobili che hanno una durata stabilita inferiore a sei mesi: anche in questo caso la Tari deve sempre essere pagata dal proprietario.
Quindi al contrario dell’IMU sulla casa affittata che per legge rimane a carico del proprietario in quanto inerente all’esistenza stessa e alla proprietà dell’immobile, la Tari ricade sull’inquilino, in quanto si basa su un presupposto diverso: la produzione di rifiuti, derivante dall’utilizzazione dell’immobile.
5. Le modalità di calcolo e pagamento della Tari
Per il calcolo della Tari, la base imponibile è costituita dalla superficie calpestabile dei locali relativi all’immobile sito nel territorio comunale, secondo i dati dichiarati e accertati con l’iscrizione al Catasto urbano.
Sono gli stessi Comuni a determinare gli importi del tributo, secondo criteri che fanno riferimento ai costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e mirano alla più completa copertura delle spese di esercizio e di investimento nell’anno solare di riferimento.
La tariffa si compone di due parti:
- una parte fissa, riferibile ai costi essenziali del servizio, agli investimenti per le opere necessarie e relativi ammortamenti;
- una parte variabile, commisurata alla quantità e alla qualità dei rifiuti prodotti, per determinare la quale si tiene conto anche dell’uso che viene fatto dell’immobile e della sua tipologia.
Le scadenze previste dalla legge per il versamento della Tari sono fissate discrezionalmente dai Comuni: la tassa si paga annualmente, suddivisa in singole rate, che possono essere due o più, a seconda dell’ammontare complessivo del dovuto.
Per il versamento della Tari si utilizza il Modello F24 precompilato, recante il codice tributo 3944; il pagamento può essere effettuato in una qualsiasi banca o, con bollettino postale, presso un ufficio delle Poste Italiane, oppure anche online, utilizzando il proprio servizio di home banking.
Concludendo…
Il presupposto della Tari può essere sintetizzato nel principio “chi inquina, paga“: che tu sia un proprietario di casa o un inquilino, sarai soggetto al pagamento di questa tassa solo se sei il diretto utilizzatore dell’immobile.
Essendo una tassa strettamente legata alle determinazioni dei singoli Comuni, ti consigliamo di monitorare spesso i siti istituzionali per venire a conoscenza, in tempo reale, di eventuali variazioni sull’ammontare dei pagamenti relativi al tributo e sulle scadenze corrispondenti.