obblighi del locatario alla fine del contratto
Blog

Gli obblighi del locatario alla fine del contratto: ecco quali sono

Last Updated on Dicembre 31, 2022

Chi ha un immobile di proprietà e ha intenzione di approcciarsi al mondo degli affitti per metterlo a reddito, ha comprensibilmente diverse domande relative agli aspetti tecnici della locazione. Una delle più diffuse riguarda gli obblighi del locatario alla fine del contratto. Quali sono? Scopriamo assieme la risposta nelle prossime righe di questo articolo.

Obblighi dell’inquilino quando lascia l’appartamento: ecco cosa sapere

Il principale punto di riferimento normativo per quanto riguarda gli obblighi del locatario alla fine del contratto è l’articolo 1590 del Codice Civile, dal titolo “Restituzione della cosa locata”. Secondo quest’ultimo, il conduttore deve restituire al locatore l’immobile nel medesimo stato in cui l’ha trovato all’inizio del contratto.

A tal proposito, fa fede la descrizione dell’unità immobiliare stessa sulla quale le due parti in gioco hanno convenuto in sede di stipula del contratto di locazione. In mancanza di contratto firmato, la legge dà per scontato il fatto che il locatario abbia ricevuto dal locatore l’immobile in buono stato.

Proseguendo con l’elenco degli obblighi del locatario alla fine del contratto – a prescindere che quest’ultima avvenga per naturale scadenza dello stesso o perché le due parti si sono messe d’accordo per una risoluzione anticipata – ricordiamo quello di restituire le chiavi di casa e tutti gli eventuali duplicati delle stesse.

Nel caso in cui il proprietario dell’immobile dovesse farne richiesta, l’ex locatario deve dare disponibilità per stilare, in presenza del locatore, una descrizione dell’unità immobiliare. Questo step viene spesso chiamato in causa con lo scopo di individuare la presenza di danni all’immobile.

Rispettando la data di scadenza espressa nel contratto, l’inquilino che ha appena concluso il contratto d’affitto deve liberare l’immobile anche dagli oggetti ed eventuali elementi d’arredo di sua proprietà rimasti presso l’unità.

Quest’ultimo dettaglio non viene spesso chiamato in causa quando si parla degli step da seguire alla fine di un contratto di locazione, ma è di grande importanza. Per rendersene conto, basta rammentare che, nel caso in cui non dovesse liberare l’unità immobiliare da elementi d’arredo pesanti – p.e. gli armadi – o da elettrodomestici come la lavastoviglie, il frigorifero e altri di grandi dimensioni, l’ex inquilino si troverebbe costretto a proseguire nel pagamento del canone fino a quando l’immobile non risulterà completamente libero.

Un ulteriore obbligo in capo all’ex inquilino quando si conclude il contratto di affitto è quello del pagamento degli eventuali canoni residui. La cauzione versata al proprietario dell’immobile a seguito della firma del contratto non può essere considerata, per legge, una somma utilizzabile per compensare l’impossibilità di versare i canoni di locazione sopra menzionati. Attenzione: ciò vale a meno che le parti non si siano accordate in maniera diversa.

Si potrebbe andare avanti ancora molto ad approfondire il tema degli obblighi del locatario alla fine del contratto d’affitto! Secondo molti, nell’elenco rientra il fatto di imbiancare le pareti. Il Codice Civile è chiaro in merito: nei casi in cui l’usura delle stesse è dovuta al fatto che nell’unità immobiliare hanno abitato persone, non c’è alcun obbligo da parte dell’inquilino.

Il discorso cambia nel momento in cui quest’ultimo, durante il contratto di locazione, dovesse decidere di cambiare il colore delle pareti tinteggiandole con una cromia diversa rispetto a quella con cui le ha trovate. In questo frangente, prima di lasciare l’immobile avrebbe l’obbligo di un’ulteriore tinteggiatura finalizzata a ripristinare il colore originale.

Richiesta danni dopo la consegna delle chiavi: cosa dice la legge?

Sono diversi i casi in cui, una volta concluso il contratto di locazione e finalizzata la liberazione dell’unità immobiliare da parte dell’ex inquilino quest’ultimo, a seguito della consegna delle chiavi, si veda arrivare dal proprietario dell’immobile una richiesta di risarcimento danni.

Cosa dice la legge in merito? Prima di entrare nel vivo della risposta facciamo presente che, una volta scaduto un contratto d’affitto o decisa la risoluzione anticipata dello stesso ricorrendo ai mezzi messi a disposizione dalla legge, ossia la PEC o la raccomandata A/R, è opportuno redigere il sopra citato verbale di consegna.

Grazie ad esso, è possibile farsi un’idea in merito agli eventuali danni a carico dell’unità immobiliare appena lasciata dall’inquilino in affitto. Ovviamente si tratta di una verifica che trova senso nel momento in cui, in sede di stipula del contratto, è stata messa nero su bianco una descrizione dell’unità immobiliare consegnata dal locatore al locatario.

Questa immagine ha l'attributo alt vuoto; il nome del file è Frame-897-1200x264.png

Se possibile, quindi, andrebbero effettuati entrambi i passaggi, corredando le descrizioni con fotografie in modo da farsi un’idea dell’effettivo stato di conservazione degli interni dell’unità immobiliare.

Nell’eventualità in cui, a seguito della conclusione del contratto e della consegna delle chiavi da parte dell’ex inquilino, il proprietario dell’immobile volesse procedere con una richiesta di risarcimento danni postuma, avrebbe come obbligo il cosiddetto onere della prova. In parole semplici, è obbligato a dimostrare che i suddetti danni ci sono e che a causarli è stato l’inquilino che ha da poco concluso il contratto d’affitto.

In assenza di prove relative allo stato dell’unità immobiliare al momento della consegna, le spese per risolvere i problemi provocati da eventuali danni, di qualunque natura essi siano, sono a carico del padrone di casa.

Ricordiamo ovviamente che, per legge, il verbale di consegna delle chiavi non libera l’inquilino dall’obbligo del pagamento del risarcimento danni nel caso in cui si dovesse riscontrare che questi ultimi sono stati da lui cagionati.

Questa immagine ha l'attributo alt vuoto; il nome del file è Banner_blog03a-1200x264.png

Lasciare l’immobile senza preavviso: è possibile?

Una persona che ha sottoscritto, in qualità di locatario, un contratto d’affitto ha la possibilità di lasciare l’immobile senza preavviso? La legge prevede che la casa in affitto possa essere lasciata a naturale scadenza del contratto, oppure dopo una disdetta inviata tramite raccomandata A/R o PEC almeno 6 mesi prima della data sopra menzionata.

In caso di abbandono dell’immobile prima della scadenza del contratto d’affitto o senza la comunicazione inviata con il giusto preavviso e con i mezzi previsti dalla legge, l’inquilino è tenuto a versare i canoni di locazione mancanti, questo anche se procede alla consegna delle chiavi al proprietario dell’immobile.